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Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Livello:
Paesi dell'Unione Europea (P)
Paese:
Italia (IT)
Anno:
2020
Soggetto Promotore
Presidente della Repubblica (PresRep)
Tipologia / Abbreviazione
Decreto legge (DL)
Numero
19
Data
2020-03-25
Caratteri e fattori di interesse
Con il Decreto Legge n.19 del 25 marzo 200, il Presidente della Repubblica italiana abroga (art. 5 c. 1 lett. a) il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4. La norma introduce nuove misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 prevedendo che possano essere adottate specifiche misure tassativamente indicate dalla norma; applicabili per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza); che incidono, tra gli altri, sulla libertà di movimento delle persone, sul sistema sanitario e scolastico, nonché sulle attività commerciali e produttive; informate al principio di adeguatezza e proporzionalità. Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 3.000 euro. Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo (quindi fino a 4.000 euro). In caso di reiterata inosservanza della medesima misura, la sanzione è raddoppiata.